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Art. 1. La Biblioteca
1. La Biblioteca Centrale di Ingegneria svolge attività di supporto alla didattica e alla ricerca: raccoglie la documentazione
dell'attività scientifica della Facoltà di Ingegneria e del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, collabora alla
ricerca dell'informazione e all'acquisizione della medesima, eroga i principali servizi bibliografico documentali, e svolge tutte le altre
funzioni previste dall'art. 8 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo.
2. La Biblioteca riceve in dotazione il materiale bibliografico acquistato sui fondi propri, della Facoltà e del Dipartimento,
ne cura la custodia, la conservazione e l'utilizzazione. Può accettare le donazioni che siano coerenti con le raccolte della
Biblioteca.
3. La Biblioteca, in quanto Centro di responsabilità, è sottoarticolazione del Centro di spesa costituito dal Sistema
bibliotecario nel suo complesso. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università degli Studi di Siena, ha autonomia gestionale
ed organizzativa, nel rispetto della normativa vigente.
4. Il budget della Biblioteca è costituito dai fondi di dotazione ordinaria dell'Università per l'acquisto di materiale
bibliografico e per il funzionamento, dalla dotazione del Contributo studenti assegnato dal Consiglio di Facoltà, dalla dotazione
erogata su deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e da ogni altra assegnazione proveniente dal
MURST, dalla Università e da qualsiasi altro Ente, destinata espressamente alla Biblioteca, e dagli altri introiti provenienti
da attività in conto terzi.
Art. 2. Organi della Biblioteca
1. Sono organi della Biblioteca il Consiglio di Biblioteca o Consiglio direttivo, il Presidente, il Direttore.
2. Il Consiglio di Biblioteca, organo collegiale, è costituito da:
due docenti eletti dal Consiglio della Facoltà di ingegneria;
due docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
un rappresentante dei dottorandi di ricerca indicato dal Consiglio della Scuola Superiore Santa Chiara scelto tra gli studenti delle scuole
di dottorato afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione;
un rappresentante degli studenti designato dalla rappresentanza studentesca unita dei Consigli di Facoltà e dei Comitati per la didattica;
un rappresentante eletto del personale che afferisce alla Biblioteca;
il Direttore della biblioteca con funzioni di Segretario verbalizzante.
Art. 3. Il Consiglio della Biblioteca
1. Il Consiglio di Biblioteca:
a) determina l'indirizzo scientifico e didattico e gli obiettivi della biblioteca e ne verifica l'attuazione, in relazione ai servizi
erogati dalla Biblioteca;
b) approva su proposta del Presidente il documento di budget preventivo e consuntivo della Biblioteca;
c) coordina e guida le politiche di acquisizione del materiale bibliografico della Biblioteca, nell'ambito delle procedure e delle
politiche del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
d) regolamenta le modalità, i periodi di apertura e gli orari di accesso ai locali e ai servizi della Biblioteca nonchè
le norme per la fruizione degli stessi, in armonia con la Carta dei Servizi del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
e) approva il proprio Regolamento sentiti i pareri del Preside della Facoltà di ingegneria e del Direttore del Dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione.
2. Il Consiglio di Biblioteca dura in carica 3 anni.
3. Per la validità delle adunanze e delle delibere adottate dal Consiglio si applica quanto previsto dall'art. 62 dello Statuto
dell'Università. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Art. 4. Il Presidente del Consiglio di Biblioteca
1. Il Consiglio di Biblioteca, secondo l'art. 11 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, designa al proprio interno, a
maggioranza assoluta, un Presidente scelto tra i docenti che ne fanno parte e nominato dal Rettore.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e rappresenta la Biblioteca in seno alla Commissione d'Ateneo per le Biblioteche. Il suo
mandato dura tre anni e non è rinnovabile per più di due volte consecutivamente.
Art. 5. Il Direttore
1. Il Direttore della Biblioteca è scelto tra il personale tecnico ed è nominato dal Direttore Amministrativo, dura in carica
tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Direttore della Biblioteca nella sua attività si coordina con il Sistema Bibliotecario di Atene, agisce in armonia con gli
indirizzi della Commissione di Ateneo per le Biblioteche e attua gli indirizzi e gli obiettivi fissati dal Consiglio di Biblioteca.
3. Il Direttore della Biblioteca:
a) è responsabile della qualità dei servizi erogati;
b) è responsabile della gestione e conservazione del patrimonio della Biblioteca;
c) coordina e dirige il personale assegnato alla Biblioteca;
d) promuove e cura, d'intesa col Direttore del Sistema Bibliotecario, la formazione del personale assegnato alla Biblioteca;
e) gestisce il budget assegnato alla Biblioteca, così come approvato dal Consiglio di Biblioteca;
f) si coordina con il Centro Servizi Amministrativi;
g) assume le competenze e le funzioni attribuite dal "Regolamento per il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro
dell'Università degli Studi di Siena";
h) assume la funzione di consegnatario dei beni secondo quanto previsto dal "Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei
beni immobili e mobili dell'Università degli Studi di Siena" e può a sua volta nominare dei subconsegnatari per i materiali dislocati
rispetto alla sede principale della Biblioteca.
Art. 6.
1. L'organizzazione ed il funzionamento dei servizi della Biblioteca sono disciplinati da un apposito Allegato a questo regolamento, in
armonia con la Carta dei Servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo e approvato dal Consiglio di Biblioteca.
Art. 7. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, vale quanto previsto dallo Statuto dell'Università, dai Regolamenti
di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.
Allegato
Art. 1. Orario
1. La Biblioteca centrale di Ingegneria è aperta al pubblico, con attivazione di tutti i servizi, secondo il seguente orario: dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00, il sabato dalle 9.00 alle 14.00.
2. Le variazioni di orario nel periodo estivo e nelle festività sono comunicate agli utenti tempestivamente a mezzo di avvisi affissi
nei locali della Biblioteca medesima.
Art. 2. Accesso
1. L'accesso alla Biblioteca è consentito a tutti coloro che siano interessati alla consultazione del patrimonio bibliografico. I
servizi sono rivolti ad utenti istituzionali ed esterni, in maniera diversificata. In tutti i locali della biblioteca deve essere mantenuto
da parte degli utenti un comportamento consono ad un luogo di studio e rispettoso delle disposizioni contenute nel presente Allegato. Chi
non ottemperi a tali disposizioni potrà essere sospeso per un mese dall'utilizzo dei seguenti servizi bibliotecari: prestito esterno,
prestito interbibliotecario e fornitura documenti, accesso ai pc della Biblioteca. La sospensione dai servizi è disposta dal Direttore
della Biblioteca.
2. Fatte salve le più gravi sanzioni di natura penale chi sottrae o danneggia materiali o arredamenti della Biblioteca o commette
altre gravi mancanze nei suoi locali può essere espulso dalla stessa. L'espulsione, temporanea o definitiva, è deliberata dal Consiglio
di Biblioteca in contraddittorio con l'interessato. In caso di danneggiamenti si può essere riammessi solo dopo il risarcimento del danno.
3. L'utilizzo delle attrezzature informatiche è consentito esclusivamente per le esigenze legate alla didattica ed alla ricerca.
4. La biblioteca non è responsabile di quanto eventualmente lasciato sui tavoli o negli armadi all'ingresso della Biblioteca.
5. Il personale della Biblioteca è tenuto a rispettare e a far rispettare le norme contenute nel presente Allegato.
Art. 3. Prestito
1. Sono ammessi al prestito esterno dei libri gli studenti dell'Università degli Studi di Siena in regola con il pagamento delle tasse,
i docenti e il personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi di Siena e tutti gli utenti istituzionali previsti dalla
Carta dei servizi previa registrazione nel database del prestito. In tutti gli altri casi è necessaria la malleveria di un docente
dell'Università degli studi di Siena o comunque l'autorizzazione del direttore della Biblioteca.
2. I libri di testo esclusi dal prestito e dati in lettura in sede previa registrazione devono essere restituiti prima della chiusura della
biblioteca. La durata del prestito breve per i libri di testo è di due giorni mentre quella del prestito normale è di 15 giorni. Il
prestito è rinnovabile se non siano pervenute prenotazioni per lo stesso libro. Gli utenti possono prendere in prestito fino a 3 libri
e i laureandi fino a 5. I docenti possono prendere in prestito fino a 18 libri. E' possibile per gli utenti prenotare un volume già in
prestito. Sono esclusi dal prestito tutti volumi che recano sulla scheda del catalogo l'indicazione "escluso dal prestito" e tutti i
periodici.
3. Al momento del prestito l'addetto deve segnalare in nota se l'esemplare risulta sottolineato o comunque danneggiato.
Al momento della riconsegna dell'opera l'addetto al prestito deve controllare l'integrità, lo stato di conservazione del documento, la
presenza di eventuali allegati e le eventuali contestazioni vanno subito rese note all'utente.
4. E' fatto obbligo agli studenti laureandi, specializzandi, e dei dottorati di ricerca con sede amministrativa a Siena di regolarizzare la
propria posizione con la Biblioteca prima della sessione di laurea o specializzazione o esame di dottorato.
5. Per prelevare in lettura le dispense delle lezioni gli studenti devono registrarsi manualmente oppure se presente la versione elettronica
possono scaricarla su penna o altro supporto informatico.
6. Il ritardo nel riconsegnare le opere comporta l'esclusione dal prestito presso tutte le Biblioteche del Servizio Bibliotecario Senese e
della rete ReDOs per tanti giorni quanti sono quelli del ritardo. La sanzione decorre dal momento della restituzione.
7. E' vietato cedere ad altri le opere ricevute in prestito.
8. Il patrimonio bibliografico della Biblioteca non deve essere in alcun modo danneggiato, ne' sottratto dagli utenti della Biblioteca;
l'inosservanza di tale norme, fatti salvi gli effetti penali, può comportare provvedimenti nei confronti dell'utente. E' fatto assoluto
divieto di sottolineare i libri di proprietà della biblioteca.
9. L'utente che danneggi o smarrisca l'opera ricevuta in prestito deve provvedere al suo reintegro acquistando una nuova copia o una copia di
eguale valore indicata dal direttore della biblioteca.
Art. 4. Sala consultazione
1. La Biblioteca è organizzata in linea di massima a "scaffale aperto". Può esistere un regime più restrittivo per i
libri di testo utilizzati nell'anno corrente e fino a due anni prima, per le tesi e per opere di particolare valore economico o scientifico,
nonchè per le opere su supporto ottico o elettronico. Il materiale bibliografico consultato deve essere sempre riconsegnato al
personale della Biblioteca.
Art. 5. Cataloghi
1. Il catalogo del patrimonio bibliografico della Biblioteca è consultabile da tutti in rete, utilizzando il terminale della Biblioteca
o qualsiasi terminale o PC e collegandosi con il Servizio Bibliotecario Senese. Il personale della Biblioteca è a disposizione degli
utenti per la consultazione del catalogo in rete e per qualsiasi consulenza bibliografica.
2. La biblioteca fornisce un registro cartaceo e on-line delle proposte di acquisto e dei bollettini periodici per le opere di nuova
accessione.
Art. 6. Prestito interbibliotecario e servizio fornitura documenti
1. Presso la Biblioteca è in funzione il servizio di prestito interbibliotecario e document delivery: è possibile richiedere
libri, fotocopie di articoli di periodici e microfilm presso altre Biblioteche italiane e straniere. Per accedere a tale servizio è
necessario rivolgersi al personale della Biblioteca. Come specificato dalla Carta dei Servizi tale attività è disponibile solo per gli
utenti istituzionali.
Art. 7. Servizio di fotoriproduzione
1. La biblioteca offre un servizio di stampa e fotoriproduzione del materiale librario e documentario conservato in Biblioteca nei limiti
imposti dalla legge sulla salvaguardia dei diritti d'autore. Per alcuni materiali di particolare pregio può essere vietata la
riproduzione anche parziale.
Art. 8. Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Allegato, vale quanto previsto dallo Statuto dell'Università, dai Regolamenti
di Ateneo, dalla Carta dei servizi del Sistema bibliotecario di Ateneo e dalla normativa specifica di riferimento.